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Legislatura XIX

Proposta emendativa 19.10.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
19.10.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Sono altresì considerate «imprese culturali e creative» i soggetti privati, costituiti in una delle forme di cui al comma 2, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali alla ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.
  2-ter. Le norme della presente legge si applicano anche agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e agli enti di cui al Libro primo, Titolo II, Capo II del codice civile che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui al comma 2.