Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Norme per la promozione della cultura all'estero)
1. Alla legge 31 maggio 2014, n. 83 all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «spettacolo» sono inserite le seguenti: «ivi incluse le spese per l'organizzazione di manifestazione artistiche e culturali presso gli Istituti Italiani di Cultura nonché l'organizzazione di manifestazioni culturali in Italia propedeutiche alle iniziative promosse all'estero».