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Legislatura XIX

Proposta emendativa 18.02.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/11/2023  [ apri ]
18.02.
approvato

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di tutela del settore termale)

  1. Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I termini “terme”, “termale”, “acqua termale”, “fango termale”, “idrotermale”, “stazione idrominerale”, “thermae” possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della presente legge»;

   b) all'articolo 14:

    1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la violazione è commessa da un soggetto non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità sanitaria competente per territorio dispone la cessazione immediata della pubblicità e la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno»;

    2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e con la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno».

ident. 18.01.18.03.