Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto delle Ministero delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro novanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio di qualità termale di cui all'articolo 13 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.