14.8.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli Assessorati regionali dell'istruzione e della formazione professionale, in riferimento alla previsione di cui all'articolo 2 della presente legge, svolgono un ruolo attivo e collaborativo nei confronti dei licei, delle realtà produttive del made in Italy e della stessa Fondazione. Al fine di favorire una collaborazione sinergica interistituzionale, la Fondazione e i suddetti assessorati potranno stipulare convenzioni e atti similari.