Sostituirlo con il seguente:
Art. 14
(Fondo borse di studio per il made in Italy)
1. Al fine di diffondere la cultura d'impresa del made in Italy tra gli studenti e supportare le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che decidono di progettare un'idea innovativa di impresa legata ai settori del made in Italy è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo, denominato «Fondo borse di studio per il made in Italy», con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per l'erogazione di borse di studio.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1. 3. Agli oneri complessivi di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 48.