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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.01.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
14.01.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Trasferimento generazionale delle competenze)

  1. Al fine di favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta unità, possono stipulare tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, con un lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, un contratto di durata massima di 24 mesi, in forza del quale quest'ultimo si impegna a svolgere, presso l'azienda, attività di tutoraggio, per un massimo di 60 ore mensili, in favore di giovani, di età inferiore a 30 anni, assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione del contratto di apprendistato, anche a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, dal medesimo datore di lavoro contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto di tutoraggio. Il limite di età è elevato a 35 anni qualora si tratti di giovani laureati.
  2. Il contratto di tutoraggio non si configura come un rapporto di lavoro dipendente e comunque non è computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 (verifica con MEF) euro l'anno.
  3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 è riconosciuto, per tutto il periodo di tutoraggio, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, dovuti per i dipendenti neo-assunti coinvolti nell'attività di tutoraggio, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e comunque fino a un limite massimo di importo pari a 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  4. Nel caso di licenziamento del lavoratore, nei 12 mesi successivi alla conclusione del periodo di tutoraggio, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Il diritto alla fruizione dell'incentivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
  5. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono riconosciute dall'INPS nei limiti delle risorse di cui al comma 7. Il datore di lavoro comunica all'INPS, che provvede al monitoraggio delle domande di accesso alle agevolazioni, i rapporti di tutoraggio instaurati ai sensi del comma 1 e la relativa durata. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse, anche in via prospettiva, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso delle agevolazioni in esame. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto del rapporto numerico di uno a uno tra contratto di tutoraggio e assunzione incentivata.
  6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono compatibili con quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.