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Legislatura XIX

Proposta emendativa 13.3.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
13.3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Promozione del Made in Italy nel sistema terziario di istruzione tecnologica superiore)

  1. Al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy, è introdotta l'opzione «made in Italy» nell'ambito dell'articolazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99.
  2. A conclusione del percorso di istruzione sono conseguiti i seguenti risultati di apprendimento specifici:

   a) acquisire conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra i saperi;

   b) sviluppare, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del made in Italy;

   c) possedere gli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistici e delle interdipendenze tra fenomeni internazionali, nazionali e locali, con riferimento all'origine e allo sviluppo degli specifici settori produttivi del made in Italy;

   d) acquisire, in due lingue straniere moderne, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la prima lingua e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la seconda lingua;

   e) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;

   f) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

   g) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze connesse agli specifici settori produttivi del made in Italy, in funzione di un rapido accesso al lavoro, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

   h) prevedere l'acquisizione, nell'ambito dell'opzione «made in Italy», di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti:

    1) princìpi e strumenti per la gestione d'impresa;

    2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del made in Italy;

    3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del made in Italy;

    4) strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese dei settori del made in Italy e delle relative filiere.

  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, di cui all'articolo 11 della legge 15 luglio 2022, n. 99 è incrementato di 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023;
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 14.