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Legislatura XIX

Proposta emendativa 13.2.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
13.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Liceo economico-sociale – opzione Liceo del made in Italy)

  1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, delle scienze umane ed economico-sociale».

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.
(Liceo economico-sociale)

   1. Il percorso del Liceo economico-sociale è indirizzato a fornire allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, saranno in condizione di:

   a) conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;

   b) comprendere i caratteri dell'economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l'uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;

   c) individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei fenomeni culturali;

   d) sviluppare la capacità di misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici;

   e) utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;

   f) saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;

   g) avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.»

  3. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali e di 990 nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.
  4. A partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2024/2025, l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, costituisce il Liceo economico-sociale nel quale, nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, può essere attivata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'opzione made in Italy di cui al comma 5 del presente articolo, subordinatamente alla sussistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, il comma 2 è abrogato.
  5. Al fine di promuovere, nell'ottica dell'allineamento tra domanda e offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy, è introdotta l'opzione made in Italy nell'ambito del percorso del Liceo economico-sociale, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
  6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dell'opzione made in Italy di cui al comma 5, mediante integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, secondo i seguenti criteri:

   a) prevedere che, a conclusione del percorso di studio made in Italy gli studenti, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni a tutti i licei, conseguano i seguenti risultati di apprendimento specifici:

    1) acquisire conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra i saperi;

    2) sviluppare, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del made in Italy;

    3) possedere gli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistici e delle interdipendenze tra fenomeni internazionali, nazionali e locali, con riferimento all'origine e allo sviluppo degli specifici settori produttivi del made in Italy;

    4) acquisire in due lingue straniere moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la prima lingua e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la seconda lingua;

   b) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (CLIL), senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;

   c) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) attraverso la connessione con il tessuto socioeconomico-produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

   d) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze connesse agli specifici settori produttivi del made in Italy, in funzione di un rapido accesso al lavoro, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

   e) prevedere l'acquisizione, nell'ambito dell'opzione made in Italy, di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti:

    1) principi e strumenti per la gestione d'impresa;

    2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del made in Italy;

    3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del made in Italy;

    4) strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese dei settori del made in Italy e delle relative filiere.

  7. Il regolamento di cui al comma 6 è adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, nonché dei più ampi spazi di flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio. Il medesimo regolamento integra gli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in coerenza con i criteri di cui al comma 6 del presente articolo.