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Legislatura XIX

Proposta emendativa 13.03.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
13.03.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti di primo livello)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2024, 3,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.