Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Rafforzamento della promozione della lingua e cultura italiana all'estero)
1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani e la diffusione del made in Italy all'estero, anche attraverso la percezione dell'identità e dell'immagine italiana, toccando tutti gli aspetti della presenza italiana nel mondo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.