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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.05.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
12.05.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure per la corretta informazione del consumatore sulla qualità del pane)

  1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituita una commissione tecnica composta da un rappresentante del predetto Ministero, da uno del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e da uno del Ministero della salute, nonché da un esperto designato da ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto, con l'obiettivo di effettuare indagini e approfondimenti tecnici e di redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo del «pane fresco» come definito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2018, n. 269, nonché delle tipologie di «pane fresco tradizionale» individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari istituito dal citato regolamento.
  2. Per la partecipazione alla commissione tecnica di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.