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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.02.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
12.02.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche alla Legge 16 agosto 1962, n. 1354 e ulteriori disposizioni per il potenziamento della filiera birraria nazionale)

  1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

   «2. La denominazione “birra leggera” o “birra light” è riservata al prodotto con grado Plato inferiore a 9,5.
   3. La denominazione “birra” è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 9,5; tale prodotto può essere denominato “birra speciale” se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e “birra doppio malto” se il grado Plato non è inferiore a 14,5.».

  2. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i capoversi «Acidità totale», «Acidità volatile», «Alcool» e «Limpidità» sono soppressi;

   b) il capoverso «Anidride carbonica» è sostituito dal seguente: «Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 1 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.»;

   c) il capoverso «Ceneri» è sostituito dal seguente: «Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100.».

ident. 12.01.12.03.