Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Agevolazioni per i prodotti DOP, IGP e prodotti tradizionali nel settore degli appalti)
1. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, alla lettera q), le parole: «non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 39.000 euro».