Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Agevolazioni per i prodotti DOP, IGP e prodotti tradizionali nel settore degli appalti)
1. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, dopo la lettera q), è aggiunta la seguente:
«q-bis) aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari protetti da denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) di cui alla relativa normativa UE o classificati come prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e al decreto del ministero delle politiche agricole e forestale del 8 settembre 1999, n. 350.»