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Legislatura XIX

Proposta emendativa 10.11.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
10.11.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità, avente sede operativa nel territorio nazionale. Il contributo è riconosciuto nella misura del 100 per cento delle spese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale sostenute nel corso degli anni 2024 e 2025, e l'importo non può comunque essere superiore a euro 20.000 per ciascun beneficiario.
  4-ter. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le misure di attuazione del comma 4-bis del presente articolo.
  4-quater. Agli oneri di cui al comma 4-bis del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di tutela della ceramica artistica, tradizionale e di qualità.