stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 23.03.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2023  [ apri ]
23.03. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Potenziamento degli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia)

  1. Al fine di potenziare gli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha facoltà di effettuare, nell'anno 2024, assunzioni di personale temporaneo a contratto di cui all'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, da destinare esclusivamente a tali sedi, in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. I contratti stipulati con il personale di cui al primo periodo cessano in ogni caso alla data del 31 dicembre 2024.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.