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Legislatura XIX

Proposta emendativa 20.03.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2023  [ apri ]
20.03.
approvato

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Creatori digitali)

  1. Ai fini del presente articolo, si definiscono «creatori digitali» gli artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale.
  2. Per tutelare i diritti sulle opere dei creatori digitali, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un repertorio delle opere dei creatori digitali nel registro pubblico generale delle opere protette, di cui all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633.