Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Linee guida per la salvaguardia dell'autenticità storica delle opere musicali, audiovisive e librarie)
1. Il Ministero della cultura adotta linee guida per assicurare che le opere musicali, audiovisive e librarie possedute dalle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche, ancorché oggetto di rielaborazioni successive, siano conservate e rese fruibili anche nella loro versione originale, al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento delle medesime opere con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l'originale e ne facciano perdere la memoria.
Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Linee guida per la salvaguardia dell'autenticità storica delle opere musicali, audiovisive e librarie)
1. Il Ministero della cultura adotta linee guida per assicurare che le opere musicali, audiovisive e librarie possedute dalle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche, ancorché oggetto di rielaborazioni successive, siano conservate e rese fruibili anche nella loro versione originale, al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento delle medesime opere con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l'originale e ne facciano perdere la memoria.