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Legislatura XIX

Proposta emendativa 19.8.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2023  [ apri ]
19.8. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Sono altresì qualificati imprese culturali e creative i soggetti privati costituiti in una delle forme di cui al comma 2 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.
  2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del Terzo settore previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e agli enti di cui al libro primo, titolo II, capo II, del codice civile che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui al comma 2 del presente articolo.