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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.1.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
9.1.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 15 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per le imbarcazioni nuove di prima iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), lo Sportello telematico del diportista (STED) può rilasciare, sotto la propria responsabilità, in sede di presentazione dell'istanza di iscrizione all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON), una ricevuta valida per la navigazione in acque territoriali italiane della durata di venti giorni, entro i quali l'UCON stesso deve concludere il procedimento e consentire allo STED il rilascio della licenza definitiva di navigazione.»