Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Norme in materia di valorizzazione della filiera industriale artigianale delle vetrazioni e del serramento e per la prestazione energetica degli edifici)
1. Al fine di tutelare la filiera italiana delle vetrazioni e del serramento, di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, nonché un risparmio sulle spese di riscaldamento e raffrescamento degli edifici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le finestre comprensive di infissi degli edifici di nuova costruzione e di quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti dovranno essere dotati di vetri marchiati CSI – UNI e realizzati conformemente alla norma UNI 7697 in materia di sicurezza, nonché essere installate in opera con soddisfacimento dei requisiti di base specificati in UNI 11673-1:2017 e UNI 11673-2:2017 ovvero da operatori Marchio posa qualità, considerando, per gli interventi di sola sostituzione di finestre comprensive di infissi preesistenti, le indicazioni dell'Appendice B della citata UNI 11673-1:2017.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero della pubblica amministrazione e la semplificazione e d'intesa con la Conferenza unificata sono definite le modalità di certificazione e attestazione dei requisiti di cui al comma 1, nonché le norme di coordinamento con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192