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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.5.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
5.5.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 52, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

   «1-bis. Si intende impresa femminile l'azienda di proprietà almeno per il 51 per cento di una donna o di governance a maggioranza assoluta femminile.»;

   b) all'articolo 53, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 51 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore alla metà più uno a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno la metà più uno da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;».