Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche agli articoli 52 e 53 del Codice delle pari Opportunità, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)
1. All'articolo 52 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Si intende impresa femminile quell'azienda di proprietà almeno per il 51 per cento di una donna o di governance a maggioranza assoluta femminile.»;
2. All'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, comma 1, la lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «non inferiore al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 51 per cento»;
b) le parole: «in misura non inferiore ai due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore alla metà più uno»;
c) le parole: «per almeno i due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno la metà più uno».