Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 517 del Codice penale dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Non costituisce detenzione per la vendita la condotta del soggetto agente che, in buona fede e nell'ambito di un'attività imprenditoriale, si limiti a possedere temporaneamente un bene, da altri acquistato presso il produttore o distributore, ovvero a curarne la movimentazione per fini puramente logistici.».