Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Modifiche alla legge 7 febbraio 1992 n. 150 in materia di Antiquariato)
1. All'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, comma 1, alinea, le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, fatta eccezione per gli esemplari di antiquariato lavorati e acquisiti in epoca antecedente al 1947».