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Legislatura XIX

Proposta emendativa 28.6.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
28.6.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) azioni di registrazione in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, come Indicazioni Geografiche oppure, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG., come marchi privatistici, previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia le azioni connesse alla rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate e di ogni altra tassa od onere previsti dalle specifiche legislazioni dei Paesi terzi;

   a-bis) azioni giudiziarie e stragiudiziali intraprese a tutela delle Indicazioni Geografiche.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2:

   alla lettera b) sostituire la parola: attività con la seguente: azioni;

   alla lettera c) sostituire le parole attività connesse con le seguenti azioni connesse e le parole attività avverso con le seguenti: ogni azione avverso.