Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:
a) azioni di registrazione in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, come Indicazioni Geografiche oppure, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG., come marchi privatistici, previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia le azioni connesse alla rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate e di ogni altra tassa od onere previsti dalle specifiche legislazioni dei Paesi terzi;
a-bis) azioni giudiziarie e stragiudiziali intraprese a tutela delle Indicazioni Geografiche.
Conseguentemente, al medesimo comma 2:
alla lettera b) sostituire la parola: attività con la seguente: azioni;
alla lettera c) sostituire le parole attività connesse con le seguenti azioni connesse e le parole attività avverso con le seguenti: ogni azione avverso.