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Legislatura XIX

Proposta emendativa 22.07.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
22.07.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Immobili pubblici destinati alle attività culturali e creative)

  1. Alle Imprese Culturali e Creative costituite ai sensi dell'articolo 19 della presente legge, lo Stato, le regioni e gli altri enti locali possono:

   a) concedere in comodato gratuito beni immobili di loro proprietà in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni e per una durata massima di dieci anni, rinnovabile. Il comodatario ha l'onere di realizzare, a propria cura, le spese e gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, e gli altri interventi necessari per mantenere l'integrità e la funzionalità dell'immobile;

   b) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, recupero e riqualificazione e riconversione, realizzati a spese del concessionario o del locatario, con pagamento di un canone agevolato determinato dalle amministrazioni interessate, anche qualora tali immobili abbiano nuove destinazioni d'uso, purché finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19. Dai canoni sono detratte le spese sostenute per i suddetti interventi, entro il limite del canone stesso. La durata della concessione non può essere inferiore a 6 anni e non può comunque eccedere i 30 anni;

   c) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà alle Imprese Culturali e Creative per il perseguimento dei propri obiettivi imprenditoriali.

  2. Per l'individuazione dei concessionari e dei locatari di cui al presente articolo possono essere seguite le procedure semplificate di cui all'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.