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Legislatura XIX

Proposta emendativa 22.05.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
22.05.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche al Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e norme per la semplificazione delle procedure amministrative del mercato dell'arte)

  1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 9-bis, è inserito il seguente:

«Art. 9-ter.
(Comitato Permanente per la circolazione delle opere d'arte)

   1. È istituito presso il Ministero della cultura un Comitato permanente per la circolazione dei beni di interesse culturale.
   2. Al Comitato Permanente è affidato il compito di elaborare proposte in tema di circolazione dei beni di interesse culturale.
   3. Il Comitato Permanente è composto da:

   a) il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della cultura, che lo presiede;

   b) i Direttori delle Direzioni Generali del Ministero della cultura interessati alla materia di circolazione dei beni di interesse culturale o loro delegati, il Direttore dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli o suo delegato, il Soprintendente speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma o suo delegato e il Dirigente del Servizio VI – Eventi, mostre e manifestazioni del Segretariato generale o suo delegato;

   c) rappresentanti degli operatori del mercato dell'arte, individuati tra i presidenti delle confederazioni ed associazioni nazionali delle categorie interessate e da esperti del mercato dell'arte o di regolamentazione del mercato dell'arte.

   4. Le modalità di nomina dei membri e la durata del loro mandato, il funzionamento e l'operatività del Comitato è effettuata con decreto del Ministro della cultura.
   5. Il Comitato Permanente opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.»;

   b) l'articolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65, commi 4 e 4-bis.»;

   c) all'articolo 11, comma 1, lettera h), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

   d) all'articolo 65, le parole: «ad euro 13.500», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «alle soglie di valore indicate nella lettera B dell'allegato A al presente codice»;

   e) all'articolo 68, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. L'ufficio esportazione rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della denuncia di attestato di libera circolazione. Il termine può essere sospeso una sola volta nel caso in cui il Ministero ritenga necessario svolgere ulteriori verifiche e per un termine perentorio ulteriore non superiore a 30 giorni. In caso di omessa comunicazione da parte dell'ufficio esportazione del proprio provvedimento entro il termine perentorio di cui al primo periodo della presente lettera, l'attestato di libera circolazione si intende validamente rilasciato. In tal caso, qualora la cosa è destinata al di fuori del territorio europeo, il Ministero rilascia la licenza prevista dall'articolo 74, ove richiesta.»;

   f) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo di cose che possono essere oggetto di provvedimenti di tutela ai sensi del presente titolo, sono certificati, a domanda, dall'ufficio esportazione.»;

   g) all'articolo 182, dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente:

   «3-quinquies. Il primo Comitato Permanente, di cui all'articolo 9-ter, è composto dai membri in carica del Tavolo Permanente di cui al decreto del Ministero della cultura del 2 dicembre 2021, n. 431, e dura in carica un quadriennio dalla data di efficacia del decreto del Ministro.».

  2. Al fine di rendere più semplici e omogenee le procedure amministrative degli uffici amministrativi, il Ministro della cultura, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua una procedura unica per l'uscita definitiva dal territorio nazionale delle cose di interesse culturale alla quale tutti gli uffici periferici debbano attenersi.
  3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che:

   a) l'originale dell'attestato di libera circolazione rilasciato non debba contenere il nome del richiedente;

   b) vengano chiariti e perimetrati i concetti di eccezionalità e particolare interesse;

   c) sia regolata e disposta l'implementazione di un registro online pubblicamente consultabile dei beni culturali oggetto della dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

  4. All'attuazione del comma 3, lettera c), le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  5. Il decreto ministeriale di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter del Codice dei beni culturali, come inserito dal comma 1, lettera a), del presente articolo è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.