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Legislatura XIX

Proposta emendativa 22.01.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
22.01.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Rafforzamento e semplificazione del credito d'imposta design e ideazione estetica e norma di interpretazione autentica in favore del settore Tessile moda accessorio-TMA)

  1. Alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 203-quater, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento» e le parole: «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro».
  2. Con riferimento alla certificazione contabile di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti che si avvalgono della certificazione prevista all'art. 23 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 e che hanno il bilancio certificato sono esonerati da tale onere documentale.
  3. In continuità con la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 46586 del 16 aprile 2009, come richiamata dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016, il disposto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, si interpreta nel senso che sono ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca e ideazione estetica e di realizzazione dei prototipi svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda e negli altri settori afferenti alla produzione creativa, tra i quali il calzaturiero, l'occhialeria, la gioielleria e la ceramica.