Al comma 2, alinea, dopo le parole: forma giuridica aggiungere le seguenti: e compresi i lavoratori autonomi,.
Conseguentemente:
al comma 2, lettera b), sostituire le parole: hanno per oggetto sociale, esclusivo con le seguenti: svolgono in via esclusiva;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Sono altresì considerate «imprese culturali e creative» i soggetti privati, costituiti in una delle forme di cui al comma 2, svolgenti in via esclusiva o prevalente attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali alla ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.;
sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono un apposito Registro in cui sono iscritte le imprese culturali e creative e trasmettono annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle stesse ai fini della registrazione di cui all'articolo 20.
sostituire l'articolo 20 con il seguente:
Art. 20.
(Registrazione al portale del Sistema archivistico nazionale)
1. L'iscrizione al Registro di cui all'articolo 19 comma 6 comporta anche la registrazione al portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane e di valorizzare le imprese culturali e creative.