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Legislatura XIX

Proposta emendativa 18.02.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
18.02.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Rafforzamento delle disposizioni in materia di tutela del settore termale)

  1. Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. I termini “terme”, “termale”, “acqua termale”, “fango termale”, “idrotermale”, “stazione idrominerale”, “thermae”, possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali ed alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della presente legge.»;

   b) all'articolo 14:

    1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la violazione è commessa da un soggetto non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità sanitaria competente per territorio dispone la cessazione immediata della pubblicità e la sospensione dell'attività da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno.»;

    2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e con la sospensione dell'attività da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno».

ident. 18.01.18.03.