Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354 per il potenziamento della filiera birraria nazionale)
1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La denominazione “birra leggera” o “birra light” è riservata al prodotto con grado Plato inferiore a 9,5.
3. La denominazione “birra” è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 9,5; tale prodotto può essere denominato “birra speciale” se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e “birra doppio malto” se il grado Plato non è inferiore a 14,5.».