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Legislatura XIX

Proposta emendativa 10.4.in X Commissione in sede referente riferita al C. 1341

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2023  [ apri ]
10.4.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai territori inclusi nei distretti della filiera lapidea, come già individuati e istituiti con atti deliberativi delle regioni.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nell'ambito di quanto previsto dal decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono previste misure d'incentivazione, al fine di coprire il fabbisogno annuale degli enti pubblici e delle società a prevalente capitale pubblico, dei manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato o da materiale derivato proveniente dal materiale ornamentale lapideo escavato, nella misura non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

   b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dello sviluppo della filiera lapidea.