Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. L'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge è subordinata alla procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.