Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Clausola di mutuo riconoscimento)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai prodotti di cui all'articolo 2 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.