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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.2. nelle commissioni riunite XII-XIII in sede referente riferita al C. 1324

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2023  [ apri ]
3.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Denominazione dei prodotti trasformati contenenti proteine vegetali)

  1. Al fine di tutelare la salute umana, la chiarezza espositiva e il diritto all'agire informati, nell'ambito della produzione e commercializzazione di prodotti contenenti proteine vegetali, in attuazione del regolamento UE n. 1169/2011 dovranno essere indicati in etichetta:

   a) denominazione dell'alimento;

   b) natura e quantità degli ingredienti di cui si compone il prodotto;

   c) quantità netta dell'alimento;

   d) termine minimo di conservazione o data di scadenza;

   e) modalità di conservazione e/o condizioni di impiego;

   f) paese di origine o luogo di provenienza;

   g) dichiarazione nutrizionale;

  2. Il comma 1 si applica per quei prodotti di origine vegetale che, per consuetudine sociale oramai consolidata, utilizzino denominazioni richiamanti prodotti di origine animale.
  3. Laddove gli alimenti prodotti risultino composti sia sostanze di origine vegetale che animale, è riportata in etichetta la percentuale di ciascun tipo di sostanza presente nel prodotto.