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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.03. nelle commissioni riunite XII-XIII in sede referente riferita al C. 1324

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2023  [ apri ]
2.03.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Linee guida per la valutazione e l'analisi dell'impatto sulla salute umana degli alimenti coltivati)

  1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti sulla salute umana degli alimenti coltivati.
  2. Le linee guida devono contenere l'indicazione delle procedure e delle tecniche per la produzione di alimenti coltivati e sono aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica con le medesime procedure.
  3. Le linee guida sono vincolanti per gli enti pubblici e privati che accedono ai progetti di ricerca di cui al comma 4 e rappresentano un modello di riferimento e una uniforme metodologia per la valutazione degli impatti sulla salute degli alimenti coltivati.
  4. Il Ministro della salute, d'intesa con le regioni, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati.