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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.8. nelle commissioni riunite XII-XIII in sede referente riferita al C. 1324

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2023  [ apri ]
1.8.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Disposizioni concernenti lo studio di alimenti coltivati)

  1. Al fine di assicurare la tutela della salute umana, preservare il patrimonio agroalimentare, nonché garantire la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e il benessere animale e fornire un'alternativa sostenibile alla produzione di carne da allevamento intensivo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati, con particolare riguardo:

   a) alla sicurezza alimentare;

   b) all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;

   c) alle emissioni di CO2 in atmosfera derivanti dal processo di produzione;

   d) analisi e gli impatti sulla salute umana;

   e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell'utilizzo di ormoni, antibiotici, antimicrobici e antimicotici.

  2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati di seguito denominato «Fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati».
  1. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale e le modalità per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui al comma 1.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Sulla base degli esiti dei progetti di ricerca di cui al comma 1, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adotta tutte le misure necessarie per assicurare la tutela della salute e la sicurezza alimentare, tenuto conto delle decisioni assunte dalle istituzioni comunitarie competenti.

Art. 1-bis.
(Istituzione della Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati e disposizioni concernenti la ricerca)

  1. Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati, di seguito denominata «Commissione nazionale», composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, da un rappresentante dell'Istituto Superiore di sanità, da tre rappresentanti delle regioni e da sette rappresentanti degli enti di ricerca pubblici o privati esperti in alimenti, nutrizione e tecnologie alimentari, in ingegneria genetica e biologia sintetica.
  2. La Commissione nazionale ha il compito di:

   a) valutare la qualità e benessere degli alimenti prodotti da colture cellulari e dei rischi e benefici rispetto a quelli da allevamento tradizionale;

   b) valutare la sicurezza alimentare e i parametri per una sana ed equilibrata nutrizione;

   c) stabilire le procedure di controllo durante il processo di produzione;

   d) esaminare le tecnologie, con particolare riguardo alle tecniche di ingegneria genetica e biologia sintetica, per la produzione degli alimenti coltivati;

   e) analizzare la sostenibilità economica dei costi di produzione, agli impatti sul mercato e i possibili profili di concentrazione monopolistica, ovvero oligopolistica.

  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri e criteri per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui all'articolo 1.
  4. La Commissione nazionale redige un elenco pubblico degli enti di ricerca pubblici o privati che presentano richiesta per essere ammessi a beneficiare delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 1. L'elenco è consultabile sul sito web del Ministero della salute.
  5. La Commissione nazionale garantisce la pubblicità degli studi effettuati e dei relativi esiti.
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attività della Commissione nazionale non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 1-ter.
(Linee guida per la valutazione ed analisi di impatto sulla salute umana degli alimenti coltivati)

  1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti sulla salute umana degli alimenti coltivati.
  2. Le linee guida devono contenere l'indicazione delle procedure e delle tecniche per la produzione di alimenti coltivati e sono aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica con le medesime procedure.
  3. Le linee guida sono vincolanti per gli enti pubblici e privati che accedono ai progetti di ricerca di cui all'articolo 1 e rappresentano un modello di riferimento e una uniforme metodologia per la valutazione degli impatti sulla salute degli alimenti coltivati.>>.

  Conseguentemente:

   a)sopprimere gli articoli da 2 a 6;

   b) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: Disposizioni concernenti lo studio e la ricerca degli alimenti coltivati.