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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.6. nelle commissioni riunite XII-XIII in sede referente riferita al C. 1324

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2023  [ apri ]
1.6.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

  1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.
  2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti e di etichettatura degli stessi.

Art. 1-bis.
(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

  1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 1-ter.
(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

  1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 1-quater.
(Etichettature)

  1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».
  2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.

Art. 1-quinquies.
(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

  1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 1-sexies.
(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

  1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-septies.
(Controlli e sanzioni)

  1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.
  2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
  3. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.>>.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere gli articoli da 2 a 6;

   b) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale e per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari.