Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2.
(Produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati)
1. Al fine di consentire la produzione e commercializzazione di prodotti a partire da colture cellulari soggette a trasformazioni, i produttori inviano richiesta di autorizzazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministero della salute allegando una relazione contenente le modalità di coltivazione delle cellule, nel rispetto delle procedure sanitarie previste a livello UE da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce con proprio decreto le modalità di trasmissione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, le informazioni che i produttori devono includere nella stessa nonché i criteri per la sua concessione.