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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.7. nelle commissioni riunite XII-XIII in sede referente riferita al C. 1324

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2023  [ apri ]
2.7.

  Sostituire gli articoli da 2 a 5 con i seguenti:

Art. 2.
(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)

  1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.

Art. 3.
(Obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)

  1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 4.
(Etichettature)

  1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».
  2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.

  Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale.