stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.02. nelle commissioni riunite XII-XIII in sede referente riferita al C. 1324

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2023  [ apri ]
2.02.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni concernenti lo studio di alimenti coltivati)

  1. Al fine di assicurare la tutela della salute umana, preservare il patrimonio agroalimentare, nonché garantire la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e il benessere animale e fornire un'alternativa sostenibile alla produzione di carne da allevamento intensivo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati, con particolare riguardo:

   a) alla sicurezza alimentare;

   b) all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;

   c) alle emissioni di CO2 in atmosfera derivanti dal processo di produzione;

   d) analisi e gli impatti sulla salute umana;

   e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell'utilizzo di ormoni, antibiotici, antimicrobici e antimicotici.

  2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati di seguito denominato «Fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati».
  3. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale e le modalità per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  5. Sulla base degli esiti dei progetti di ricerca di cui al comma 1, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adotta tutte le misure necessarie per assicurare la tutela della salute e la sicurezza alimentare, tenuto conto delle decisioni assunte dalle istituzioni comunitarie competenti.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.