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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.04. nelle commissioni riunite XII-XIII in sede referente riferita al C. 1324

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2023  [ apri ]
5.04.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fondo per gli allevamenti sostenibili)

  1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, specificatamente per l'aspetto del benessere animale e che, nel contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del made in Italy, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato «Fondo per gli allevamenti sostenibili», con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.