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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.3. in Assemblea riferita al C. 1322

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/08/2023  [ apri ]
9.3.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

   b-bis) all'articolo 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I limiti di velocità per la viabilità classificata come zona scolastica e zona residenziale urbana di cui all'articolo 3, comma 1, numeri 58-bis) e 58) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e nelle zone limitrofe ai luoghi di culto e ai presidi ospedalieri e sanitari, sono di 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici».