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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.1. in Assemblea riferita al C. 1322

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/08/2023  [ apri ]
9.1.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

   b-bis) all'articolo 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché ai fini della sicurezza della circolazione stradale, la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento non può superare il limite di velocità di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali, tale limite non può superare i 20 massimo 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal presente codice»;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. I limiti di velocità per la viabilità classificata come zona scolastica e zona residenziale urbana, o zona limitrofa ai luoghi di culto, ai presidi ospedalieri e sanitari, sono di 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici.».