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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9-bis.41. in Assemblea riferita al C. 1322

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/08/2023  [ apri ]
9-bis.41.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a);

  Conseguentemente,

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis.1:

    1) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.»;

    2) al quarto periodo, le parole: «non evitabile con alcuna prescrizione» sono sostituite dalle seguenti: «o per l'ambiente»;

    3) al quinto periodo, alle parole: «Il giudice autorizza» sono premesse le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal periodo precedente,» e le parole: «si è ritenuto realizzabile» sono sostituite dalle seguenti: «è realizzato».

   b) al comma 1-bis.2:

    1) le parole: «nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale,» sono soppresse;

    2) le parole da: «, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri» fino alla fine del comma sono soppresse;

   sopprimere i commi da 3 a 6.