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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9-bis.02. in Assemblea riferita al C. 1322

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/08/2023  [ apri ]
9-bis.02.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Sostegno alle imprese fornitrici)

  1. Per l'anno 2023, una quota fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.