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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3-bis.02. in Assemblea riferita al C. 1322

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/08/2023  [ apri ]
3-bis.02.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 631 è sostituito dai seguenti:

   «631. Ai magistrati onorari confermati si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia assistenziale e previdenziale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni.
   631-bis. Ai magistrati onorari confermati si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 251 e successive modifiche e integrazioni.»

  2. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, l'articolo 25 è abrogato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.
  4. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.