Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
1. All'articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «prodotti ai consumatori», sono aggiunte le seguenti: «al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendite aggressive o ingannevoli»;
b) l'ultimo periodo è soppresso.